Concorrenza sleale… nella disinfestazione locale

205* 15 ottobre 2020

Sbirciare e curiosare gli strumenti posizionati da un’altra ditta e abbindolare adducendo al cliente che all’interno dell’erogatore di esca topicida, ad esempio, questa sia stata posizionata in modo tale che il roditore non riesca a raggiungerla… oppure che al suo interno ci sia addirittura una nidiata di topi, la dice lunga sulla moralità complessiva di un “professionista”. Ma questo, forse, non rappresenta il peggio delle maniere usate per farsi spazio nel mercato.

Condurre comportamenti potenzialmente distorsivi della concorrenza realizzando “cartelli” economici (quasi sempre illegali e vietati dal diritto della concorrenza dell’UE) con l’impegno di fissare alcuni parametri tra cui il livello dei prezzi nelle gare di appalto per il servizio di disinfestazione contro le zanzare per i Comuni, altrettanto simboleggia la scarsa moralità di quelle “imprese”.
Sentire che poi tra queste imprese viene in essere un tradimento di quel bieco impegno, farebbe sorridere se non si evincesse anche qui il significato losco della conduzione che può raffigurare la totalità della loro gestione.

Queste ed altre manovre di basso profilo etico, inducono a pensare (come purtroppo per tutti i settori) altri accordi nei lavori di appalti che si traducono in un vantaggio per le imprese e un danno per il Comune.

Alla luce di quanto sopra, quando si leggono notizie di ipotesi d’accusa che parlano di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, frode in forniture pubbliche, truffa, falsità ideologica a carico del direttore dei lavori e omissioni in atti d’ufficio di un Comune, è un attimo collegare il tutto a quello che lo stesso Comune ha richiesto per i servizi di disinfestazione.

Similmente con gli ambiti pubblici, in quelli privati per i servizi prestati presso i Condomini, l’amministratore non può addebitare, al bilancio del condominio un compenso in proprio favore ulteriore rispetto a quello ordinario. Non esistono infatti norme che danno, all’amministratore, il diritto di chiedere una percentuale per i servizi eseguiti per lo stabile.
Secondo la Cassazione se l’assemblea condominiale non ha mai deliberato un compenso straordinario in favore dell’amministratore, i condomini non possono certo presumere che l’incarico di seguire i lavori nel palazzo sia a pagamento perché, al momento di conferire l’incarico all’amministratore, è già stato stabilito un corrispettivo globale per tutta l’attività di amministrazione del condominio.

È indubbio che purtroppo ci siano amministratori poco professionali che svolgono la propria attività a prezzi stracciati, ‘arrotondando’ con il ‘pizzo’ pagato dai loro fornitori, dalle imprese di pulizia, dagli elettricisti, dalle imprese edili, ecc.

Una vera e propria attività illegale, dove i fornitori compiacenti elargiscono “mance” (versate a parte e rigorosamente in nero)
agli amministratori “soci” del malaffare che riscuotono illecitamente, gravando sui costi dell’opera a carico dei condòmini.

In conclusione, con l’amara consapevolezza che non si è scritto nulla di nuovo, senza accusare nessuno (per ora) ma conoscendo alcune vicende, questo articolo non ha nemmeno le pretese di essere spunto di riflessione sull’argomento onestà. Siamo convinti, infatti, che nessun impulso di questo genere abbia forza sotto il profilo morale se esso non faccia già parte della dignità personale.

 

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