Gare d’appalto per la disinfestazione

575* 13 dicembre 2021

(Articolo tratto da Synergitech)

Gare d’appalto… criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: devono garantire la effettiva concorrenzialità Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ls delibera l 3 Febbraio 2021 N.96 L’art. 95, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 50/2016 dispone che: «I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto.

In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto.

Nell’ambito di tali criteri possono rientrare: l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto».

Le Linee Guida n. 2 dell’ANAC recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, pur riconoscendo che con l’elencazione esemplificativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto di cui all’art. 95 “viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione” e “nella valutazione delle offerte possono esser valutati profili di carattere soggettivo”, al contempo precisano che detta possibilità è consentita unicamente qualora tali profili “consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli” e che “in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione”, sempre che non rappresentino una modalità surrettizia per introdurre criteri dimensionali.

L’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, come anche recentemente espresso nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, che si è così espresso sul tema dell’eccezione al divieto di commistione: “il rigoroso limite entro cui è normativamente ammessa una commistione tra requisiti di carattere soggettivo ed aspetti oggettivi delle offerte è giustificato dall’esigenza, espressa dal comma 1 del medesimo art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016, che i criteri di aggiudicazione assicurino «una concorrenza effettiva» e che, secondo quanto invece previsto dal comma 2 della medesima disposizione, siano rispettati i «principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.

 

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