Trasporto e Smaltimento rifiuti speciali prodotti dai servizi di disinfestazione

355* 19 aprile 2021

Articolo 193 Codice dell’ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 30/11/2020]

Trasporto dei rifiuti

Dispositivo dell’art. 193 Codice dell’ambiente

1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

1 a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell’istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Con il decreto di cui all’articolo 188 bis , comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

3. Fino alla data d’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

4. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l’anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo è sostituito dai documenti previsti dall’articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con riguardo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, può sostituire il documento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e leggibile le specifiche informazioni di cui all’allegato III A del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonché le sottoscrizioni richieste, ancorché non previste nel modello del formulario.

11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione.

12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla azienda agricola ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

13. Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalità di trasmissione al Registro elettronico nazionale (REN).

14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all’allegato IB del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008.

17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

18. Ferma restando la disciplina in merito all’attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l’obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212.

19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

20. Per le attività di cui all’articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Massime relative all’art. 193 Codice dell’ambiente

Cass. civ. n. 22999/2018

Con riferimento alla corretta compilazione del formulario di identificazione rifiuti (F.I.R.), va affermato che tra la data del carico e quella dell’accettazione presso il destinatario possono legittimamente trascorrere anche alcuni giorni.

Cass. pen. n. 10799/2018

Il reato di cui all’art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 è configurabile nei confronti di chiunque svolga attività di gestione di rifiuti, anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa, che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati dalla legge e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da un’attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, l’eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (nella specie, il ricorrente aveva a disposizione un veicolo congruo al trasporto di materiali e la quantità di rottami ferrosi rinvenuti nella sua disponibilità deponeva nel senso di escludere la mera occasionalità del trasporto tenuto anche conto dei limiti quantitativi fissati, sia pure ad altri fini, dall’art. 193, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006, anche in ragione del fatto che detti rottami avevano natura eterogenea).

Cass. pen. n. 54995/2017

In caso di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti metallici, ricorre l’elemento oggettivo della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 stante la non occasionalità della condotta (il numero dei trasporti ed il complessivo quantitativo di materiale conferito superiore di ben tre volte rispetto al limite massimo dei trasporti “in deroga”, fissato dall’art. 193, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006); inoltre, sussiste l’elemento soggettivo della contravvenzione se l’imputato, prima di conferire ripetutamente i rifiuti ferrosi dietro corrispettivo, non abbia adempiuto all’obbligo strumentale di informazione, di aver cioè richiesto indicazioni e chiarimenti all’autorità amministrativa competente ovvero ad altro organo qualificato, sulla possibilità di svolgere da privato l’attività senza ottenere una specifica autorizzazione.

Corte cost. n. 204/2017

É dichiarato estinto – per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio – il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 4, 5 e 6, 5, comma 1, e 6, commi 1, 2 e 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 16 del 2016, promosse dal Governo in riferimento all’art. 3 dello statuto speciale, agli artt. 32, 117, commi primo, secondo, lett. l) e s), e terzo, Cost., nonché al principio di leale collaborazione. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle norme impugnate). Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia del ricorrente all’impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l’estinzione del processo.

Cass. pen. n. 52838/2016

In tema di trasporto di rifiuti, la falsa attestazione contenuta nel formulario di identificazione (c.d. FIR), previsto dall’art. 193, D.Lgs. n. 152 del 2006, non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’articolo 483 cod. pen., trattandosi di documento recante mera attestazione del privato a contenuto puramente dichiarativo, avente natura diversa dal certificato di analisi di rifiuti indicato dall’art. 258, comma quarto, D.Lgs. cit. (Annulla in parte senza rinvio, App. Napoli, 1 luglio 2014.

Cass. pen. n. 5714/2016

Il privato che intenda svolgere un’attività di gestione di rifiuti (nella specie, dopo la raccolta, i rifiuti prodotti da terzi venivano consegnati per fini di lucro ad un operatore professionale) deve assolvere, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al c.d. dovere di informazione, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia e solo l’assolvimento di tale obbligo scusa l’ignoranza della legge penale (nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse mettersi in dubbio che, anche senza una particolare avvedutezza, per poter commercializzare 344 kg di rifiuti metallici occorresse quantomeno informarsi presso l’autorità se ciò poteva essere fatto liberamente o se occorresse invece una qualche forma di autorizzazione).

In forza dell’art. 18 D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali) tutti gli atti o i fatti che comportano una modificazione dell’iscrizione vanno comunicati entro trenta giorni e, nel frattempo, le imprese che effettuano le variazioni contemplate nel citato articolo “continuano ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale”. È consentita l’immediata utilizzazione di un veicolo “in incremento” a condizione che, alla comunicazione di variazione, effettuata entro trenta giorni, sia allegata una dichiarazione sostitutiva che perciò costituisce una condizione di efficacia del fatto nuovo sopravvenuto (nella specie, la Cassazione ha confermato il sequestro preventivo a fini di confisca di un automezzo utilizzato dopo aver effettuato la sola comunicazione di variazione in incremento).

Cass. pen. n. 43613/2015

In tema di trasporto di rifiuti, la falsa attestazione contenuta nel formulario di identificazione (c.d. FIR), previsto dall’art. 193, D.Lgs. n. 152 del 2006, non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all’articolo 483 cod. pen., trattandosi di documento recante mera attestazione del privato a contenuto puramente dichiarativo, avente natura diversa dal certificato di analisi di rifiuti indicato dall’art. 258, comma quarto, D.Lgs cit. (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 26 marzo 2015).

Cass. pen. n. 12946/2014

In tema di trasporto di rifiuti, l’occasionalità del trasporto non è un requisito previsto dalla normativa per escludere l’obbligo della comunicazione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in quanto, secondo l’art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, in caso di trasporti saltuari di rifiuti non pericolosi effettuato dal loro produttore, non eccedenti la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri per volta, si è esonerati soltanto dalla necessità del formulario di cui all’art. 193: pertanto gli imprenditori che producano rifiuti e li trasportino, indipendentemente dal fatto che il trasporto possa essere occasionale, hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo. La mancata conoscenza della necessità di iscrizione all’Albo non integra né errore di diritto, né errore sul fatto di cui all’art. 47 cod. pen. se fondati sulla personale convinzione che il titolare dell’impresa abbia dell’applicabilità nei suoi confronti di un obbligo penalmente presidiato, soprattutto se tale convinzione derivi dal silenzio serbato sul punto dal proprio consulente.

(Autocarri portano contrassegni  detti anche segnali in forma di pannelli metallici o adesivi per specificare alcune caratteristiche di legge del veicolo stesso).

La R nera su sfondo giallo significa “Trasporto rifiuti speciali”.

 

 

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