Dispositivi di protezione individuale e precauzioni nella disinfestazione

116* 26 maggio 2020

Il D. Lgs. 81/08, all’art. 74 comma 1 definisce DPI “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Obbligo di uso: i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione”.

Comunemente i DPI utilizzati nei trattamenti di disinfestazione (a seconda degli ambienti e dalla metodologia di irrorazione, nebulizzazione, atomizzazione, fumigazione, posizionamento esche, ecc.) sono i guanti, gli occhiali, il copricapo (cappello o elmetto), le scarpe antinfortunistiche, gli stivali, le cuffie o tappi antirumore, le tute in tyvec se richiesta l’impermeabilità e le maschere naso-bocca o facciali con i relativi filtri.

L’uso delle maschere e relativi filtri comporta una specifica istruzione all’uso e alla manutenzione.

La legge e le successive modifiche e integrazioni devono essere note a tutti i datori di lavoro e ai lavoratori per gli specifici obblighi.

Essenziale risulta in tal senso la presa visione delle indicazioni delle etichette nonché delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Inerentemente alla sicurezza in generale, il rispetto dell’integrità degli eventuali strumenti collocati (come ad esempio gli erogatori che proteggono l’esca topicida) e la responsabilità degli eventuali danni derivanti da negligenza di sorveglianza decade al committente. Questi, in stretta collaborazione con l’operatore, deve essere consapevole ed attenersi alle indicazioni fornite dal professionista. Anche quest’ultimo, del resto, deve essere in grado di ricevere utili elementi per capire potenziali interferenze coi prodotti da utilizzare.

Non fa eccezione, ove applicabile (disinfestazioni di aeree tramite atomizzazioni e/o fumigazioni), il caso in cui si debba attenersi alle informazioni ed alle avvertenze del tempo di carenza e della successiva areazione dell’ambiente, al come predisporre i locali, all’attenzione della presenza di alimenti, ecc. Ovvero precisazioni che si evincono anche dalle schede tecniche e di sicurezza.

Mensione particolare si ha con le attività di disinfestazione in quota e sulle coperture (allontanamento volatili, disinfestazione nidi di vespe o calabroni sui tetti o camini).

Con particolare riferimento al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), è bene ricordare che il lavoratore è esposto al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.

Vi è l’obbligo per il datore di lavoro di scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire mantenere in condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali.

Ne consegue che una richiesta di rimozione di nidi di vespidi situati nelle situazioni di cui sopra deve essere risolta con l’ausilio, ad esempio, di piattaforme aeree che mettono nelle condizioni il tecnico disinfestatore, unitamente ai suoi dpi, di agire in totale sicurezza.

 

 

Vuoi saperne di più? Scrivici senza impegno!

 

    )

     

     

     

     

     

    Torna in alto