REQUISITI PROFESSIONALI PER LA DISINFESTAZIONE

17* 21 gennaio 2020

Molto spesso veniamo a contatto con Clienti (anche Amministratori di Condominio) i quali ammettono d’aver delegato alcuni lavori di disinfestazione o derattizzazione a professionisti non del settore. Ad esempio, non è raro imbattersi nella situazione dove un giardiniere esegue trattamenti adulticidi contro zanzare presso aree condominiali in cui è chiamato per la cura del verde. Altresì, emblematica è la situazione in cui un elettricista o un qualsiasi manutentore colloca esca topicida (prodotti da banco che si differenziano da quelli ad uso esclusivo di professionisti accreditati) presso ditte, eseguendo di fatto un’opera di derattizzazione quando invece non è autorizzato dalla legislatura. Mancano, infatti, gli specifici requisiti tecnici.

Consigliamo quindi, onde evitare anche spiacevoli inconvenienti conseguenti ad utilizzi impropri di veleni, di commissionare lavori di disinfestazione in generale, ai disinfestatori. La loro visura camerale o iscrizione alla camera di commercio attesta specificatamente evincendo che l’attività esercitata è “Pulizia, sanificazione, derattizzazione, disinfezione e disinfestazioni”.

A suffragio di tutto ciò, si può leggere il Decreto Legge n. 7 del 31.01.2007 convertito nella Legge 2 aprile 2007, n. 40/, meglio noto come Decreto sulle liberalizzazioni, nel quale specificatamente le attività di Disinfestazione e Derattizzazione sono escluse dalla “liberalizzazione” burocratica per lo svolgimento delle attività di pulizia, mantenendo tali servizi subordinati alla normativa esistente, che richiede, appunto, il possesso di REQUISITI TECNICI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE allo svolgimento di tali attività fissati dal D.M. 274/97.

b) La differenziazione confermata tra le attività indicate di pulizia e quelle di Disinfestazione si muove altresì perfettamente in linea con l’indirizzo attuato dalle Direttive CEE in materia di Biocidi, e seguito dal Ministero della Salute italiano, che prevede l’utilizzo dei prodotti disinfestanti revisionati ed autorizzati solamente ad “operatori professionali appositamente formati”.
Viene cioè consolidata una opinione diffusa in tutti i Paesi Comunitari che individua e richiede quali requisiti essenziali per lo svolgimento delle attività di Disinfestazione in senso lato e di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione nel dettaglio il possesso di una specifica professionalità, basata sulla formazione e sull’aggiornamento degli operatori del settore.

c) Il Decreto 13 aprile 2007, emanato dal Ministero della Salute, relativamente alla immissione di sostanze attive (di cui all’allegato I della Direttiva 98/8/CE del Parlamento Europeo) sul mercato dei biocidi, che pone il problema di identificare quale sia la figura del “professionista adeguatamente formato”, che sia la Direttiva comunitaria, sia il Decreto del Ministro della Salute indicano come operatore competente e deputato all’uso delle sostanze biocida che sono in corso di autorizzazione alla immissione sul mercato della Disinfestazione

 

 

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