La nostra storia. Ricordi di viaggio 15. La Bilancia

1414* 30 dicembre 2025

Più di 50 anni fa mancava la giusta regolamentazione relativa alla costituzione* di imprese di disinfestazione. Pure la normativa inerente ai prodotti insetticidi e derattizzanti era parziale, lasciando spazi di “manovra” anche a organizzazioni senza officina di produzione autorizzata.

È così che, agli albori dei primi servizi, si rendesse necessaria una bilancia per dosare i principi attivi per la formulazione delle esche.

Nella foto… la bilancia utilizzata da Ongaro Disinfestazioni, dismessa già moltissimi anni fa quando si è reso indispensabile l’impiego di prodotti professionali autorizzati e registrati.

 

(*Le attività di Disinfestazione e Derattizzazione devono essere svolte da ditte espressamente abilitate.

La normativa di riferimento è la n.82/1994 la quale disciplina tutte le attività di pulizia, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione.
L’esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è subordinato al possesso di determinati requisiti di capacità tecnica e organizzativa (Responsabile Tecnico DM 274/1997).
Ne consegue che NON TUTTI possono effettuare quelle attività (nemmeno le semplici pulizie).
L’art. 6 Sanzioni, oltre alle sanzioni per gli esercenti senza regolare abilitazione, prevede al n.4 sanzioni salatissime per chi affida quelle attività a soggetti non abilitati.
Ne consegue che i richiedenti del servizio si devono accertare prima di affidare le attività in parola che i soggetti cui si affidano siano in regola con la normativa di settore.

Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, devono essere iscritte  nello specifico  registro  alla Camera di Commercio e devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e competenza per ciascuna di queste attività, specificamente definite e regolamentate con appositi decreti attuativi.
E’ quanto dispone la legge 82/1994, aggiungendo che i contratti stipulati con imprese  di  pulizia  non  iscritte  o cancellate dal registro delle ditte  o  dall’albo  provinciale  delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.

A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali  attività  a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate  dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui  iscrizione  sia  stata  sospesa,  si  applicano  sanzione amministrative ed altri provvedimenti).

 

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