1414* 30 gennaio 2025

Più di 50 anni fa mancava la giusta regolamentazione relative alla costituzione* di imprese di disinfestazione e pure la normativa inerente ai prodotti insetticidi e derattizzanti era parziale, lasciando spazi di “manovra” anche a organizzazioni senza officina di produzione autorizzata.
È così che, agli albori dei primi servizi, poteva essere utilizzata una bilancia per dosare le varie soluzioni.
Nella foto… la bilancia utilizzata da Ongaro Disinfestazioni, dismessa già moltissimi anni fa quando si è reso indispensabile l’utilizzo di prodotti professionali registrati.
*Le attività di Disinfestazione e Derattizzazione devono essere svolte da ditte espressamente abilitate.
La normativa di riferimento è la n.82/1994 la quale disciplina tutte le attività di pulizia, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione.
L’esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è subordinato al possesso di determinati requisiti di capacità tecnica e organizzativa (Responsabile Tecnico DM 274/1997).
Ne consegue che NON TUTTI possono effettuare quelle attività (nemmeno le semplici pulizie).
L’art. 6 Sanzioni, oltre alle sanzioni per gli esercenti senza regolare abilitazione, prevede al n.4 sanzioni salatissime per chi affida quelle attività a soggetti non abilitati.
Ne consegue che i richiedenti del servizio si devono accertare prima di affidare le attività in parola che i soggetti cui si affidano siano in regola con la normativa di settore.
Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, devono essere iscritte nello specifico registro alla Camera di Commercio e devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e competenza per ciascuna di queste attività, specificamente definite e regolamentate con appositi decreti attuativi.
E’ quanto dispone la legge 82/1994, aggiungendo che i contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.
A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applicano sanzione amministrative ed altri provvedimenti.
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