1481* 22 maggio 2026
Il contenuto del provvedimento DGR n. 273 del 28 aprile 2026 (Bur n. 59 dell’8 maggio 2026) e degli allegati relativi (in particolare il Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane – PRZV, che in questo atto è l’Allegato C) non prevede né autorizza trattamenti adulticidi “ciclici” a calendario, ma li LIMITA a interventi emergenziali e mirati.
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto Bur n. 59 del 08 maggio 2026
Il divieto di trattamenti adulticidi “a calendario” è la regola, ma esistono deroghe per situazioni straordinarie (emergenze sanitarie o livelli di infestazione molto alti) previa istruttoria e autorizzazione dell’Autorità sanitaria (ASL/Dipartimento di Prevenzione).
Quando è permesso: i trattamenti adulticidi sono ammessi solo in via straordinaria — per rischio/episodi di arbovirosi (es. West Nile, Dengue) o per comprovata elevata densità di vettore che superi soglie di intervento dopo indagine entomologica.
Chi autorizza: l’intervento deve essere valutato e autorizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS competente; non può essere deciso direttamente da privati o amministratori condominiali senza il parere sanitario.
Modalità richieste: le Linee guida/ordinanze regionali richiedono che gli interventi siano mirati a siti specifici, nell’ambito di una lotta integrata (larvicida + misure ambientali), con informazione preventiva della popolazione quando obbligatoria.
eseguita la valutazione entomologica e — se necessario — autorizzato il trattamento adulticida.
Vuoi saperne di più? Scrivici senza impegno!

