1482* 24 maggio 2026
Il cartello esposto dall’amministratore afferma testualmente che “Il trattamento è innocuo per persone e animali”.
Tuttavia, se guardiamo alla realtà delle cose e alle linee guida della sanità pubblica, l’affermazione va presa con le dovute cautele.
Ecco perché è bene non abbassare del tutto la guardia:
1. “Innocuo” non significa privo di precauzioni.
Sebbene i prodotti utilizzati per la disinfestazione nei condomini (solitamente piretroidi o simili) siano scelti per avere una bassa tossicità verso i mammiferi se usati correttamente, definire un biocida o un insetticida “del tutto innocuo” è un’esagerazione commerciale o di comodo. Se fosse acqua fresca, non ucciderebbe le zanzare (… e gli insetti impollinatori).
2. Le precauzioni richieste si contraddicono da sole.
Il cartello stesso, subito dopo aver detto che il prodotto è innocuo, invita giustamente a: Ritirare la biancheria stesa. Togliere i giocattoli dei bambini. Rimuovere le ciotole degli animali domestici.
Non sostare sotto il raggio d’azione della macchina spargitrice.
Se il prodotto fosse totalmente privo di rischi, queste precauzioni non sarebbero necessarie.
Evitare il contatto diretto, l’inalazione della nebbia appena spruzzata o l’ingestione involontaria (tramite residui su ciotole o giocattoli) è fondamentale per prevenire irritazioni alle vie respiratorie, alla pelle o agli occhi, specialmente in soggetti sensibili come bambini, anziani, persone asmatiche…
Il contenuto del provvedimento DGR n. 273 del 28 aprile 2026 (Bur n. 59 dell’8 maggio 2026) e degli allegati relativi (in particolare il Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane – PRZV, che in questo atto è l’Allegato C) non prevede né autorizza trattamenti adulticidi “ciclici” a calendario, ma li LIMITA a interventi emergenziali e mirati.
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto Bur n. 59 del 08 maggio 2026
Il divieto di trattamenti adulticidi “a calendario” è la regola, ma esistono deroghe per situazioni straordinarie (emergenze sanitarie o livelli di infestazione molto alti) previa istruttoria e autorizzazione dell’Autorità sanitaria (ASL/Dipartimento di Prevenzione).
Quando è permesso: i trattamenti adulticidi sono ammessi solo in via straordinaria — per rischio/episodi di arbovirosi (es. West Nile, Dengue) o per comprovata elevata densità di vettore che superi soglie di intervento dopo indagine entomologica.
Chi autorizza: l’intervento deve essere valutato e autorizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS competente; non può essere deciso direttamente da privati o amministratori condominiali senza il parere sanitario.
Modalità richieste: le Linee guida/ordinanze regionali richiedono che gli interventi siano mirati a siti specifici, nell’ambito di una lotta integrata (larvicida + misure ambientali), con informazione preventiva della popolazione quando obbligatoria.
Preferire misure larvicide e prevenzione ambientale; qualsiasi trattamento adulticida va comunicato e/o autorizzato come previsto dalla normativa locale/regionali.
L’ordinanza più recente del Comune (in cui c’è il condominio… senza recinzione… con passaggio pubblico libero… con al piano terra attività alimentari)! relativa alla lotta alle zanzare per la stagione 2025 (ordinanza del dirigente n. 85/2025) e le linee operative regionali 2026 per il Veneto confermano che, in assenza di emergenze sanitarie, gli interventi adulticidi non sono programmati a calendario e sono consentiti solo in casi straordinari in regime di emergenza sanitaria (malattie importate come Dengue, Zika, Chikungunya), previa autorizzazione del Dipartimento della Prevenzione ASL.
L’Ordinanza del Dirigente pubblicata dal Comune l’ordinanza, impone l’obbligo di trattamenti larvicidi (nelle caditoie, tombini, fontane, vasche, ecc.) e di preventivare l’eliminazione di acqua stagnante, in linea con le direttive regionali.
Conferma che, in assenza di emergenze sanitarie, gli interventi adulticidi (trattamenti contro zanzare adulte) non sono programmati a calendario e sono consentiti solo in casi straordinari.
Prevede che i trattamenti adulticidi possano essere attivati:
in caso di casi accertati di malattie virali trasmesse da zanzare (es. Dengue, Zika, Chikungunya, West Nile) di disinfestazione straordinaria attorno al domicilio del caso, su indicazione del Dipartimento della Prevenzione (ASL); oppure in presenza di elevata densità del vettore (superamento di soglie di intervento) dopo indagine ambientale ed entomologica, e solo previa autorizzazione dello stesso Dipartimento della Prevenzione.
In pratica, le deroghe al divieto esistono, ma sono limitate:
non sono a discrezione di privati o condomini ma sono legate a emergenze sanitarie o a comprovata infestazione grave.
La violazione di ordinanze sindacali/regionali in materia di zanzare è generalmente sanzionata ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale (“Inosservanza di un provvedimento dell’autorità”):
Arresto fino a 1 mese o ammenda fino a 400 €, se il fatto costituisce reato.
Inoltre, molti comuni del Veneto prevedono sanzioni amministrative pecuniarie specifiche nelle proprie ordinanze contro chi:
non esegue i trattamenti larvicidi obbligatori; esegue trattamenti adulticidi senza autorizzazione;
non adotta misure di prevenzione (eliminazione acque stagnanti).
Sanzioni tipiche nelle ordinanze comunali del Veneto (esempi)
Basandomi sulla prassi ordinamentale regionale, le sanzioni amministrative per violazioni legate alla lotta alle zanzare sono spesso:
da 25 € a 500 € per inadempimenti semplici (es. non comunicazione trattamenti, mancata messa in opera di larvicidi); da 500 € a 2.000 € per trattamenti adulticidi non autorizzati o eseguiti in violazione del protocollo; da 2.000 € a 5.000 € in caso di recidiva o danni all’ambiente/salute.
La responsabilità legale e organizzativa è ripartita principalmente tra due figure: l’amministratore di condominio e l’impresa specializzata che esegue i lavori.
Il trattamento adulticida straordinario, andrebbe tra l’altro, eseguito negli orari di crepuscolo o all’alba (non alle 10,30 circa), l’avviso andrebbe evidenziato ai confinanti e non via mail solo ai residenti… e andrebbe eseguito con atomizzatori spalleggiati per evitare l’effetto deriva…
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